Sorveglianza Sanitaria
Art.41 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.
La sorveglianza sanitaria in azienda si attua principalmente attraverso:
– La cartella sanitaria e di rischio
– Accertamenti sanitari specialistici
– Giudizio di ideoneità
L’art. 15 del D.Lgs. 81/08 elenca tra le misure di tutela della salute sui Luoghi di Lavoro:
– Il controllo sanitario dei lavoratori;
– L’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e, ove possibile, modifica della mansione.
Queste due fondamentali misure sono verificate dalla sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente.
L’Art. 18, c.1 lett a), del D.Lgs. 81/08 obbliga, in tutti i casi previsti dal decreto, il Datore di Lavoro a nominare il medico competente per attivare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli ulteriori adempimenti previsti, tra i quali collaborare nella valutazione dei rischi ed essere presente alla riunione periodica.
L’Art. 41 (sorveglianza sanitaria) indica in quali casi deve essere attuata la sorveglianza sanitaria:
– Nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva;
– Qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi;
– In ogni caso ne venga individuata la necessità dall’esito della valutazione dei rischi.
Quest’ultimo punto è stato sottolineato anche dal D.Lgs. 106/09, e da successive interpretazioni giurisprudenziali in materia.
Gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria vengono demandati al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.81/08) che viene identificato come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Tutto ciò deve essere individuato nel documento di valutazione dei rischi.
LA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO
Il Medico Competente (MC) deve istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Il 26 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto 9 luglio 2012 del Ministero della Salute che definisce i contenuti e le modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’Art. 40 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare sono stati definiti i nuovi contenuti dell’Allegato 3A (contenuti della cartella sanitaria e di rischio) e contestualmente dell’Allegato 3B (contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
A differenza del precedente, il nuovo Allegato 3A non è un modulo da compilare, ma un vero e proprio elenco di contenuti suddiviso in 4 parti:
– Anagrafica del lavoratore;
– Dati relativi all’Azienda;
– Visita preventiva e visite successive.
Fa parte integrante dello stesso Allegato 3A anche una sezione riguardante i contenuti minimi della comunicazione scritta del giudizio di idoneità alla mansione: si tratta di un punto che, ancorché non specificatamente previsto dall’art. 40, comma 2 bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., introduce alcuni elementi di chiarezza in ordine alle modalità di comunicazione scritta del giudizio di idoneità di cui all’art. 41, comma 6, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Rispetto ai contenuti del “vecchio Allegato 3A”, non è più previsto che si specifichi o riporti quanto segue: nominativo del Medico Curante; se la cartella è istituita per la prima volta, per esaurimento del documento precedente o per altri motivi; il numero delle pagine di cui è composta la cartella; la firma del Datore di Lavoro; la firma per presa visione del lavoratore.
La cartella sanitaria e di rischio (predisposta su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) deve riportare i fattori di rischio a cui il lavoratore è esposto e, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.
La comunicazione scritta del giudizio di idoneità deve recare la firma del lavoratore all’atto del rilascio del giudizio di idoneità (ad es.: idoneo; idoneo con prescrizioni; idoneo con limitazioni; inidoneo temporaneamente; inidoneo permanentemente); esso deve essere anche consegnato all’interessato.
La firma del lavoratore dovrà attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici l’informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.
E’ infatti ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso (art. 41, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., così modificato dall’art. 26, comma 9, del D.Lgs. 106/2009).
Per quanto concerne l’Allegato 3B recante “Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori”, il comma 2 dell’art. 3 del D.M. 9 luglio 2012 specifica che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici deve essere effettuata dal MC (unicamente in via telematica) entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento.
Il termine per la trasmissione delle informazioni, secondo le disposizioni transitorie di cui all’Art. 4 del decreto di cui all’Allegato 3B, è il 30 giugno 2013.
La cartella sanitaria deve essere conservata, nel rispetto del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo concordato al momento della nomina del MC.
Alla cessazione del rapporto di lavoro il MC deve consegnare una copia della cartella sanitaria e di rischio al lavoratore al quale deve fornire, inoltre, le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
L’originale della cartella sanitaria deve essere conservata (nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali) a cura del Datore di Lavoro per almeno 10 anni.
ACCERTAMENTI SANITARI SPECIALISTICI
(art. 25, comma 1 lettera b, lettera m D.Lgs. 81/08)
Gli accertamenti sanitari specialistici previsti per i lavoratori sono riportati all’interno del protocollo sanitario definito dal medico competente in funzione dei rischi specifici presenti in azienda e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati (art. 25, comma 1 lettera b D.Lgs. 81/08).
Il protocollo sanitario va considerato parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi: gli accertamenti sanitari devono essere sempre e comunque mirati al rischio specifico e il meno invasivi possibile, secondo i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione Internazionale di Salute Occupazionale (ICOH).
Inoltre, ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria, il medico competente partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori (indagini ambientali, di monitoraggio biologico, chimico, ecc.).
GIUDIZIO DI IDONIETA’
Il Medico Competente, al termine della visita medica preventiva, periodica o richiesta dal lavoratore/lavoratrice e di eventuali accertamenti integrativi, formula un giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il giudizio di idoneità con limitazioni o di inidoneità deve essere il più circostanziato, motivato possibile, supportato eventualmente da esami di laboratorio, strumentali e/o visite specialistiche.
Questo perché non deve dare adito a libere interpretazioni.
Esso deve essere un atto prettamente tecnico e non deve essere influenzato da considerazioni di tipo etico.
Il Medico Competente non deve chiedersi all’atto della formulazione se il giudizio di idoneità può determinare speculazioni da parte del lavoratore o della direzione aziendale; deve essere dettato da scienza e coscienza.
Esso infine deve essere finalizzato alla mansione indicata dall’azienda e non deve contenere indicazioni su spostamenti di reparto o di mansione che rimangono di pertinenza contrattuale e/o della direzione aziendale; può e deve contenere indicazioni sui compiti lavorativi che il lavoratore può o non può svolgere.