TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA PER ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Tra i fattori che possono incidere negativamente sulla salute dei lavoratori ed in parte sulla loro sicurezza, rientrano a pieno titolo i cosiddetti agenti chimici che possono presentarsi sotto forma di sostanze o di miscele di sostanze.

Gli agenti chimici sono utilizzati pressoché in tutti i luoghi di lavoro e molti di essi sono classificati quali agenti chimici pericolosi, suscettibili, quindi, di provocare gravi infortuni, nel caso degli agenti chimici pericolosi per la sicurezza (es. esplosivi, infiammabili), ma soprattutto malattie professionali, patologie, secondo la definizione dell’INAIL, le cui cause agiscono lentamente e progressivamente sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo).

Il D. Lgs 81/08 prevede all’art. 223 che il Datore di Lavoro valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi nel luogo di lavoro.

TUTELA DELLA SALUTE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

Alcuni agenti chimici pericolosi risultano oggetto di ulteriore preoccupazione perché classificati quali cancerogeni o mutageni,.

I cancerogeni sono agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare neoplasie, mentre i mutageni sono agenti chimici che, per inalazione, ingestione o contatto, possono provocare alterazioni genetiche.

I lavoratori per i quali la valutazione all’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni abbia evidenziato un rischio per la salute, devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria e iscritti in un apposito Registro degli esposti.

TUTELA DELLA SALUTE PER ESPOSIZIONE AD AMIANTO

Tra gli agenti cancerogeni una gestione particolare deve essere dedicata ai materiali naturali contenenti amianto ed ai manufatti contenenti amianto.

Anche se dal 1992 la produzione dell’amianto e dei prodotti contenenti amianto è stata vietata, permane tuttora, nel nostro paese, una pesante eredità costituita da manufatti in opera non sempre in buono stato di conservazione e pertanto suscettibili di disperdere fibre in atmosfera.

Il D. Lgs 81/08 prevede che, in occasione di lavorazioni che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto, il Datore di Lavoro valuti i rischi dovuti alla polvere di tale materiale, al fine di stabilire la natura e il grado dell’esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

Qualsiasi lavorazione che esponga i lavoratori al rischio di esposizione ad amianto deve essere opportunamente comunicata agli Enti di vigilanza competenti per territorio.

TUTELA DELLA SALUTE PER ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Tra i rischi per la salute da includere nella valutazione in capo al Datore di Lavoro, il D. Lgs 81/08 prevede anche quelli derivanti dall’esposizione ad agenti biologici.

In seguito alla valutazione dei rischi da agenti biologici, il Datore di Lavoro deve adottare misure tecniche, organizzative, procedurali ed igieniche al fine di evitare l’esposizione dei lavoratori a tali agenti.

Particolari misure specifiche devono essere adottate per le strutture sanitarie e veterinarie, per i laboratori e per tutti i processi industriali dove vengono utilizzati agenti biologici.

L’utilizzo di particolari agenti biologici è consentito previa comunicazione agli organi di vigilanza territorialmente competenti e, in alcuni casi, previo ottenimento di autorizzazione da parte del Ministero della Salute.

GESTIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE

I regolamenti REACH (Regolamento CE n. 1907/2006), CLP (Regolamento CE n. 1272/2008) e BPR (Regolamento UE n. 528/2012) stabiliscono scadenze e obblighi per le imprese che fabbricano, importano, commercializzano e utilizzano sostanze chimiche.

» Fabbricanti, importatori, distributori e utilizzatori a valle sono soggetti ad obblighi di registrazione e valutazione delle sostanze chimiche previsti dal Regolamento REACH, anche sulla base dell’appartenenza o meno di ciascun soggetto obbligato all’Unione Europea.

» Prima di immettere sul mercato una sostanza o una miscela chimica, le imprese devono, inoltre, classificare, etichettare ed imballare tali sostanze o miscele ai sensi del Regolamento CLP, al fine di informare i lavoratori e i consumatori sulla pericolosità e, comunque, sui rischi e sulle corrette modalità di utilizzo di tali sostanze o miscele.

» L’immissione sul mercato dei biocidi, utilizzate per proteggere l’uomo, gli animali e i materiali da organismi nocivi, necessita, ai sensi del Regolamento BPR, di un’autorizzazione e i principi attivi in essi contenuti devono essere stati precedenza approvati.

LA NOSTRA OFFERTA

La BN Sicurezza e Ambiente è in grado di supportarvi nelle seguenti attività:

» Supporto alla valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi, da agenti cancerogeni e mutageni, da agenti biologici, da esposizione ad amianto e alla realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro in relazione a tali agenti.

» Supporto nella gestione delle relazioni e delle comunicazioni con gli Organi di vigilanza territorialmente competenti.

» Campionamenti e analisi per la ricerca di agenti chimici aerodispersi in ambiente di lavoro.

»   Campionamenti e analisi per la ricerca di agenti biologici in ambiente di lavoro.

» Indagini finalizzate alla valutazione dello stato di conservazione dei manufatti contenenti amianto.

»   Campionamenti    e  analisi   su   materiali    allo   stato  naturale   e  su  manufatti finalizzati alla ricerca di amianto.

» Supporto alle attività previste dai Regolamenti Europei REACH, CLP e BPR (registrazioni, notifiche, valutazioni della sicurezza chimica, richieste di autorizzazione, stesura schede di sicurezza, classificazione ed etichettatura di sostanze e miscele pericolose).