AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) è un provvedimento autorizzativo che deve essere ottenuto dalle imprese che gestiscono stabilimenti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).
L’AUA è stata introdotta nell’ordinamento legislativo ambientale dal DPR 59/2013 e sostituisce e comprende le autorizzazioni o i nulla osta precedentemente conseguiti con riferimento a specifici articoli normativi, inclusi all’interno del Testo Unico Ambientale (D. Lgs 152/06 e s.m.i.) o altre norme ambientali, ciascuna delle quali resta comunque il riferimento di legge che prescrive la necessità di conseguimento dei titoli abilitativi inclusi nell’AUA.
La BN Sicurezza e Ambiente, grazie alla sua esperienza nel campo della consulenza ambientale, offre alle imprese obbligate all’ottenimento dell’AUA il supporto necessario alla stesura della documentazione necessaria alla presentazione della domanda di AUA e l’assistenza durante la fase di istruttoria da parte degli enti competenti.
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – TITOLI ABILITATIVI
Tipologie di autorizzazioni previste:
» scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autorizzazione);
» utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (comunicazione);
» emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autorizzazione);
» emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (autorizzazione generale);
» impatto acustico di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (comunicazione);
» utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (autorizzazione);
» attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi di cui all’articolo 215 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comunicazione);
» operazioni di recupero di rifiuti di cui all’articolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (comunicazione).
AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE – SERVIZI
» Verifica della necessità di ottenimento dell’AUA.
» Stesura della documentazione necessaria alla presentazione della domanda finalizzata all’ottenimento dell’AUA.
» Assistenza tecnica in fase di istruttoria.
» Assistenza tecnica finalizzata all’adeguamento dello stabilimento autorizzato alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo.
» Esecuzione dei monitoraggi ambientali e degli autocontrolli periodici prescritti nel documento autorizzativo.
» Stesura della documentazione necessaria all’ottenimento dell’aggiornamento dell’AUA, in caso di modifica non sostanziale o di modifica sostanziale dello stabilimento già in possesso di autorizzazione unica ambientale.